Art. 1.
(Stabilizzazione degli ufficiali
di complemento).

      1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di complemento in ferma biennale delle Forze armate, Comparto difesa, che hanno prestato servizio negli ultimi cinque anni senza demerito, possono presentare domanda al fine di essere richiamati per l'inserimento nel servizio permanente.
      2. In seguito al richiamo di cui al comma 1, gli ufficiali di complemento in ferma biennale delle Forze armate, Comparto difesa, mantengono l'anzianità maturata, utile agli eventuali avanzamenti di carriera, se in presenza dei periodi previsti di permanenza nei gradi.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.